| Regolamento sostenitori Rega |
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| Per garantire il finanziamento permanente del salvataggio
aereo professionale adeguatamente attrezzato, la Rega deve poter
contare sull’appoggio delle sostenitrici e dei sostenitori. |
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| Si diventa sostenitori della Rega versando le seguenti
quote: |
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CHF 30.- per persone singole |
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CHF 70.- per famiglie (genitori
con figli che il giorno del versamento non hanno |
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ancora compiuto i 18 anni) |
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CHF 40.- per famiglie monoparentali (il
genitore con loro figli che il giorno del |
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versamento non hanno ancora compiuto
i 18 anni) |
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| In riconoscenza del sostegno offerto dai sostenitori,
la Rega esonera loro dalla copertura dei costi causati dalle seguenti
prestazioni di soccorso da lei date e/o organizzate, se questi non
sono assunti o se sono assunti solo in parte da casse malati, assicurazioni
e/o altri terzi garanti: |
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| 1. Svizzera e Principato del Liechtenstein |
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Salvataggi aerei e voli indicati
per motivi medici nel più vicino ospedale attrezzato
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per la cura del paziente |
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Operazioni di salvataggio mediante colonne
del Club alpino svizzero CAS |
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Operazioni di ricerca in collaborazione
con la polizia e le organizzazioni |
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competenti finché sussiste fondata
speranza di poter soccorrere i dispersi |
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Evacuazioni e
interventi preventivi in caso di pericolo per la vita |
Voli di recupero
di salme previo accordo con le autorità competenti |
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Voli di recupero di bovini feriti, ammalati
o morti, fino al più vicino posto |
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raggiungibile con altri mezzi, se il proprietario
dei bovini è persona fisica nonché |
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titolare di una tessera Rega per famiglie |
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| 2. Mondo intero |
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Consulenza mediante la centrale operativa
della Rega in caso di problemi medici |
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all’estero |
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Voli di rimpatrio in Svizzera indispensabili
per sostenitori con domicilio in Svizzera |
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(compreso il Principato del Liechtenstein),
come pure per gli svizzeri all’estero |
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La quota di sostenitore copre l’anno di calendario in corso. L’affiliazione entra in vigore al momento del versamento. In caso di mancato rinnovo la validità scade il 15 maggio dell’anno successivo. |
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| La Rega dà le suddette prestazioni senz’alcun
obbligo giuridico, poiché la loro espletazione dipende dalle
possibilità personali e tecniche, e dei mezzi a disposizione.
Le operazioni della Rega possono essere resi impossibili per cause
operative, mediche o meteorologiche. |
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| Le modalità e i tempi delle operazioni sono
stabiliti dalla Rega secondo criteri medici, sociali e logistici.
È competenza della Rega stabilire modo operativo e orario
di ogni singola operazione. La Rega ha la facoltà di incaricare
organizzazioni terze con l’esecuzione di sue missioni. |
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| La centrale operativa della Rega (in Svizzera
tel. 1414, dall’estero tel. +41 333 333 333, orario continuato)
è a disposizione di tutte le persone bisognose di soccorso
al seguito di infortuni, incidenti o malattie acute. |
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