Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, alla pagina iniziale

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Condizioni generali di trasporto (CGT) JE

  1. Tutti i prezzi, importi e pagamenti indicati si intendono in franchi svizzeri (CHF), sempre che non siano state concordate e indicate altre monete. L'offerta è valida sette giorni a partire dalla data della sua emissione.

  2. Per ridurre al minimo il rischio del viaggio, prima di ogni trasporto la Rega/Swiss Air Ambulance si metterà in contatto con il medico curante per ottenere informazioni sul quadro clinico e gli eventuali problemi. Malgrado tale colloquio preliminare non si possono però escludere del tutto complicazioni e rischi durante il trasporto.

  3. Il medico di bordo ha il diritto di rifiutare il trasporto se sul posto il quadro medico e/o sociale complessivo si presenta molto diverso da quello descritto nel rapporto medico. Il medico di bordo rifiuta il trasporto in particolare se questo può comportare un rischio di morte per i pazienti. Indipendentemente da ciò, il capitano del jet – per fondati motivi – può escludere da un trasporto pazienti o passeggeri. Il committente accetta senza riserve tali decisioni del medico di bordo e del capitano comportanti il rifiuto del trasporto. In tali casi tutti i costi dell'intervento sono a carico del committente. La Rega/Swiss Air-Ambulance provvederà a informare il committente a tale riguardo e procederà dopo averlo consultato.

  4. Nella pianificazione dell'intervento non è possibile prevedere ogni eventualità. Il committente si impegna ad assumersi integralmente i costi supplementari effettivi e imprevedibili, dovuti in particolare, ma non solo, a voli low level, estensione dell'orario di apertura ufficiale di un aeroporto, scali intermedi imprevisti, pernottamenti o temporanee degenze supplementari necessarie in ospedale.

  5. La Rega/Swiss Air-Ambulance non può garantire con assoluta certezza l'esecuzione di un trasporto. Per il trasporto bisogna tenere conto, oltre che degli aspetti medici, anche di quelli tecnici, meteorologici, aeronautici e legali, che possono rendere impossibile un volo in un momento e un luogo determinati. La Rega/Swiss Air Ambulance si riserva inoltre il diritto di rinviare dei voli per dare la precedenza a un volo d’emergenza medica. È esclusa qualsiasi pretesa del committente nei confronti della Rega/Swiss Air-Ambulance in caso di differimenti o ritardi, fatta eccezione per le norme del Regolamento (CE) n. 261/2004 e sempre che le cause non siano intenzionali o dovute a grave negligenza.

  6. Il trasporto di pazienti, passeggeri o bagaglio viene effettuato conformemente alle disposizioni della Convenzione per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, e alle prescrizioni imperative come p.es. quelle del Regolamento (CE) n. 889/2002. Nella misura in cui tali convenzioni non sono applicabili, vale il diritto svizzero.

  7. Se le convenzioni menzionate al numero (6) non prevedono diversamente, la responsabilità della Rega/Swiss Air-Ambulance è limitata ai casi di grave negligenza o dolo. Salvo disposizioni di tenore diverso delle presenti CGT, la Rega/Swiss Air-Ambulance risponde conformemente alle convenzioni sopra menzionate soltanto dei danni comprovati. La Rega/Swiss Air-Ambulance indennizza pazienti e passeggeri conformemente ai Regolamenti (CE) n. 2027/1997 e n. 889/2002 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti. Vengono risarciti soltanto i danni effettivamente subiti, sempre che non siano coperti da assicurazioni o istituzioni simili, che potrebbero agire in regresso nei confronti della Rega/Swiss Air-Ambulance. Inoltre la Rega/Swiss Air-Ambulance versa conformemente al diritto applicabile un risarcimento a titolo di riparazione del torto morale.

  8. La Rega/Swiss Air-Ambulance non risponde di inadempienza, adempimento tardivo o altre carenze delle sue prestazioni dovute a situazioni che esulano dal suo diretto controllo. Rientrano in tali situazioni in particolare, ma non esclusivamente, casi di forza maggiore, p.es. in forma di eventi naturali o tempo meteorologico inadatto ai voli, scioperi o altre misure di lotta del lavoro, eventi bellici o di natura similare, sommosse o disordini, come pure cambiamento delle condizioni quadro legali e scarsezza dei beni necessari per l'adempimento del contratto a causa dei motivi menzionati. A tale riguardo è irrilevante che tali circostanze si siano verificate o se ne sia giunti a conoscenza durante o prima dell'intervento.

    Il committente dichiara di esonerare la Rega/Swiss Air-Ambulance da qualsiasi responsabilità diretta o conseguente qualora sussistano le circostanze menzionate, e questo anche per gli ordini già conferiti. Questo esonero da ogni responsabilità si estende anche ai collaboratori della Rega/Swiss Air-Ambulance.

  9. È esclusa qualsiasi responsabilità diretta dei collaboratori e del personale ausiliario della Rega/Swiss Air-Ambulance. Il committente si impegna a far valere eventuali pretese esclusivamente e soltanto nei confronti della Rega/Swiss Air-Ambulance. Questo esonero da ogni responsabilità viene concordato come valido senza restrizione alcuna anche dopo la fine del contratto.

  10. La Rega/Swiss Air-Ambulance non può essere chiamata a rispondere dei danni riconducibili all'osservanza di norme legali o amministrative o dovuti al fatto che pazienti, passeggeri o committenti non abbiano rispettato tali disposizioni.

  11. La Rega/Swiss Air-Ambulance non può essere chiamata a rispondere di danni conseguenti diretti o indiretti di qualsivoglia natura, ivi inclusi, ma non esclusivamente, perdita di guadagno o mancato uso.

  12. Il committente ha la responsabilità di provvedere, affinché prima del decollo il paziente disponga di tutti i documenti di viaggio personali necessari (p.es. passaporto, visti, dichiarazioni doganali, ecc.) e vengano rispettate tutte le prescrizioni e leggi locali applicabili sia nel luogo di partenza sia in quello di destinazione. I costi dei documenti, che la Rega/Swiss Air-Ambulance deve procurare ai pazienti o ai passeggeri e degli eventuali ritardi e annullamenti di voli o dei voli di ritorno a causa di documenti mancanti o non qualificati, sono interamente a carico del committente.

  13. Se il volo non può essere effettuato legalmente a causa di documenti di viaggio mancanti o non qualificati, la Rega/Swiss Air-Ambulance annulla il volo e fattura una tassa di annullamento pari al 20% dell’importo concordato, in aggiunta ai costi già sostenuti, con un minimo di CHF 5'000.

  14. Oltre che all'ordine scritto conferito dal committente, l'esecuzione del volo è soggetta alle norme legali applicabili e a tutte le autorizzazioni amministrative necessarie.

  15. Le autorità di diversi paesi richiedono i dati inerenti al viaggio per ragione di sicurezza e del controllo delle formalità di immigrazione. Per questo motivo, i cosiddetti dati API (Advanced Passenger Information), ossia i dati del documento di viaggio (passaporto, carta d'identità, visto) o del PNR (Passenger Name Record), ovvero le date di viaggio, l'itinerario, i dati di contatto e le informazioni concernenti il bagaglio, vengono trasmessi alle autorità nazionali ed estere o ai centri di elaborazione designati da quest’ultimi, nel paese di partenza o di destinazione. Vari paesi richiedono inoltre la trasmissione dei dati API o PNR dei voli che attraversano il loro territorio. La Rega/ Swiss Air-Ambulance per legge è tenuta a fornire questi dati.

    Le autorità o i centri di elaborazione analizzano e trattano i dati loro forniti, tra l’altro a scopo di prevenzione, individuazione, indagine o del perseguimento di atti di terrorismo e di altri reati gravi. In alcuni casi i dati vengono conservati per diversi anni dalle autorità o dai centri di elaborazione e possono persino essere trasmessi ad altre autorità o agenzie nazionali o estere o anche a organizzazioni di indagini o azioni penale attive a livello internazionale.

    Per tutti gli altri aspetti si fa riferimento alle disposizioni della dichiarazione generale sulla protezione dei dati della Rega: https://www.rega.ch/it/protezione-dei-dati.

  16. La Rega/Swiss Air-Ambulance esegue tutti gli interventi di salvataggio aereo e di rimpatrio sempre in modo da non compromettere assolutamente le cure da prestare al paziente. A tal fine, la maggior parte dello spazio dei velivoli viene utilizzata per attrezzature mediche di alta tecnologia, necessarie per ripristinare, mantenere e monitorare le funzioni vitali dei pazienti. Per questo motivo il trasporto di bagagli supplementari è soggetto a restrizioni. Per paziente e passeggero il bagaglio è limitato a:

    • una valigia (somma delle tre dimensioni al massimo 203 cm o 79 inches e peso massimo 20 kg o 44 lbs.) e
    • un bagaglio a mano (somma delle tre dimensioni al massimo 115 cm o 46 inches o 55 cm x 40 cm x 20 cm e peso massimo 6 kg o 13 lbs.).

    Il bagaglio superante questi limiti deve essere lasciato a terra. La Rega/Swiss Air-Ambulance non risponde del bagaglio lasciato sul posto. Il committente autorizza l'equipaggio del velivolo a controllare il contenuto del bagaglio per motivi di sicurezza, conformemente alle norme legali vigenti per i voli aerei.

    La direttiva per il bagaglio, compreso un elenco degli oggetti proibiti, si può trovare all'indirizzo http://www.rega.ch/baggage-policy e su richiesta viene anche trasmessa separatamente. La direttiva per il bagaglio, nella sua versione vigente, costituisce parte integrante del contratto.

  17. In caso di annullamento da parte del committente, questo deve pagare i costi seguenti:

    1. Il committente o il paziente con domicilio in Svizzera:

      • oltre 4 ore prima della partenza concordata per la prima tratta di volo: nessun costo
      • da 4 ore prima della partenza concordata per la prima tratta di volo fino al decollo: CHF 5'000
      • Dopo il decollo dell’aereo fino alla prima tratta di volo e a tutte le tratte successive: tutti i costi effettivamente sostenuti, con un minimo CHF 5'000 per volo
    2. Tutti gli altri committenti:

      • oltre 24 ore prima della partenza concordata per la prima tratta di volo: nessun costo.
      • tra le 24 ore prima della partenza concordata per la prima tratta di volo e il decollo: 10% dell’importo precedentemente concordato, con un minimo di CHF 5‘000
      • Dopo il decollo fino al compimento della prima tratta di volo e le seguenti tratte: tutti i costi effettivamente sostenuti, in ogni caso fino al 10% dell’importo stabilito in precedenza, con un minimo di CHF 5’000 per volo.
  18. Salvo diversamente concordato contrattualmente, il 100% dell'importo dell'offerta deve essere accreditato irrevocabilmente sul conto indicato dalla Rega/Swiss Air-Ambulance, al più tardi 4 ore prima del decollo previsto dalla base operativa di Zurigo per i committenti con domicilio in Svizzera, rispettivamente 24 ore prima per i rimanenti committenti. Per gli eventuali costi supplementari imprevedibili viene emessa una fattura dopo l'intervento, pagabile a 30 giorni.

  19. Nessun contraente può utilizzare marchi denominativi o figurativi di una controparte senza il suo previo consenso scritto. Inoltre si devono rispettare i diritti della personalità (in particolare per quanto concerne fotografie e resoconti degli interventi) tutelati dal Codice civile svizzero (CC).

  20. I contraenti si impegnano a vicenda a trattare confidenzialmente tutti i dati lasciati alle controparti e ai loro collaboratori e di non renderli accessibili a terzi che non partecipano all'adempimento del contratto. Questa clausola di riservatezza viene concordata come valida senza restrizione alcuna anche dopo la fine del contratto. Questa norma vincola anche eventuali terzi, p.es. subappaltatori, e il contraente, che a buon diritto e nella misura consentita trasmette a terzi tali dati, deve provvedere a che l'estensione della protezione dei dati venga rispettata anche dai terzi che ha coinvolto.

  21. Se singole clausole del presente contratto dovessero essere o diventare nulle, ciò non comprometterà la validità delle altre clausole. In tal caso i contraenti provvederanno a sostituire la clausola nulla con un'altra che si avvicini il più possibile in modo lecito allo scopo economico della clausola eliminata. La versione tedesca delle presenti Condizioni generali di trasporto prevale rispetto alle sue traduzioni.

  22. Per questo contratto i contraenti concordano l'applicazione del diritto svizzero, senza restrizione alcuna. Come foro competente si concorda Zurigo, sempre che la legislazione svizzera non prescriva diversamente.

Condizioni generali di trasporto (CGT) JE 12/2022