Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, alla pagina iniziale

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Atto e regolamento della fondazione

Atto di fondazione

  1. L’associazione Guardia aerea svizzera di soccorso costituisce una fondazione indipendente, umanitaria e d’utilità pubblica ai sensi dell’art. 80 ss del Codice civile svizzero (CC).
  2. Scopo della fondazione è quello d’aiutare le persone bisognose d’aiuto applicando i principi della Croce Rossa. La fondazione si occupa in particolare del salvataggio e del soccorso in caso d’urgenza di persone ferite o ammalate, inoltre svolge missioni preventive. Può inoltre mettere i suoi mezzi a disposizione di casi sociali.
  3. La fondazione può anche incaricare altre organizzazioni per lo svolgimento dei suoi compiti. Essa può creare nuove organizzazioni e sviluppare quelle già esistenti.
  4. Il fondatore trasferisce alla fondazione determinati beni indicati nell'elenco del 3 maggo 1979. Altre donazioni alla fondazione sono possibili in qualsiasi momento. I beni della fondazione vengono incrementati dai proventi delle sue attività e dai beni stessi nonché dalle donazioni volontarie a opera di terzi. Il Consiglio di fondazione può acquisire mezzi finanziari anche in altro modo. Per gli impegni della fondazione rispondono unicamente i suoi beni.
  5. L’organo della fondazione è il Consiglio di fondazione. La sua organizzazione e ogni eventuale altro organo sottostanno a un regolamento promulgato dal fondatore all’atto della costituzione della fondazione stessa. Tale regolamento contiene altresì le disposizioni inerenti all’esecuzione delle altre condizioni dell’atto di fondazione.
  6. Quando lo scopo della fondazione non sia più realizzabile (art. 88 cpv. 1 CC), l’insieme dei beni esistenti in quel momento dev'essereesistenti in quel momento dev'essere devoluto a istituzioni umanitarie e di pubblica utilità. Con l'approvazione dei due terzi dei suoi membri, il Consiglio di fondazione deciderà quali saranno le istituzioni, beneficiarie d’una parte o della totalità dei beni.

Regolamento della fondazione

Articolo 1 Nome e sede

Con la denominazione di

  • Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega)
  • Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega)
  • Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega)
  • Swiss Air-Rescue (Rega)

è stata costituita una fondazione indipendente, umanitaria e di pubblica utilità ai sensi dell’art. 80 ss. del Codice civile svizzero, con sede a Kloten.

Articolo 2 Scopo

Scopo della Rega è di aiutare persone in situazioni d’emergenza e ciò, fedelmente ai principi della Croce Rossa, senza discriminazione alcuna per solvibilità, posizione sociale, nazionalità, razza, religione o convinzione politica.

La Rega può altresì svolgere tutte le attività idonee a facilitare o promuovere il raggiungimento dello scopo.

La società può, quindi, partecipare ad altre imprese nazionali ed estere, organizzazioni e aziende affiliate sul territorio nazionale oestero, nonché acquistare terreni, ipotecarli, conservarli e venderli.

Articolo 3 Compiti

La Rega fornisce il suo aiuto ovunque l’impiego dei suoi mezzi permetta di salvaguardare, preservare e proteggere la vita ola salute del prossimo. Inoltre, essa puòu tilizzare i suoi mezzi per aiutare personeso cialmente sfavorite.

La Rega si assume l’organizzazione e l’esecuzione di voli con elicotteri e aerei e presta soccorso in caso di infortuni, malattie ocatastrofi.

La Rega è una fondazione umanitaria che eroga le proprie prestazioni in collaborazione con gli enti che assumono i costi e con il sostegno delle sue sostenitrici e dei suoi sostenitori. Gli interventi d'emergenza e quelli a favore della collettività vengono effettuati indipendentemente dalla copertura dei costi.

La Rega collabora strettamente con le organizzazioni e le autorità che operano nel campo delle attività di soccorso. Partecipa, inoltre, anche a progetti scientifici inerenti al salvataggio aereo.

La Rega adotta e favorisce le misure idonee al perseguimento del suo scopo e indicate secondo le nozioni scientifiche e tecniche aggiornate. Essa può altresì fornire il suo appoggio alle attività nel campo della medicina, del salvataggio, dell’aiuto in caso di catastrofe e nella prevenzione degli infortuni.

Nell’ambito dello scopo prefissato, il Consiglio di fondazione ha la facoltà di assumersi ulteriori compiti.

Articolo 4 Centrale operativa

Per adempiere ai suoi compiti, la Rega mantiene in servizio permanente una centrale operativa alla quale le persone bisognose d’aiuto possono rivolgersi in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. La centrale operativa organizza i soccorsi e coordina i mezzi di intervento. Offre un servizio di consulenza inerente ai campi di azione della Rega.

Articolo 5 Prontezza d’intervento

Al fine di poter in ogni momento prestare soccorso, la Rega provvede con i mezzi a sua disposizione all’adeguata e costante prontezza d’intervento.

Articolo 6 Rapporto con l’associazione GASS

L’associazione Guardia aerea svizzera di soccorso (GASS) è fondatrice della Rega e ha per scopo la promozione del salvataggio in generale e appoggia in particolare gli interessi della Rega.

L’associazione GASS è un forum per persone e organizzazioni che sono o erano attive nel salvataggio aereo, oppure che collaborano con la Rega. La Rega può appoggiare attività dell’associazione GASS se ciò è utile al suo operato.

Articolo 7 Finanziamento

Le sostenitrici, i sostenitori, le donatrici e i donatori appoggiano con i loro contributi l’operato umanitario e di pubblica utilità della Rega.

Nell’ambito del possibile, i costi d’intervento saranno fatturati a un garante.

Articolo 8 Organi

Gli organi della fondazione sono:

  • il Consiglio di fondazione
  • il comitato del Consiglio di fondazione
  • la commissione delle finanze
  • la commissione medica
  • la direzione
  • l’ufficio di revisione

Articolo 9 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è costituito da un minimo di sette e un massimo di 11 membri. 

La nomina dei membri spetta al Consiglio di fondazione. Il comitato del Consiglio di fondazione ne presenta richiesta.

Il Consiglio di fondazione, il comitato e le commissioni rimangono in carica un anno.

La rielezione è ammessa fino al 70° anno di età. In casi particolari, il Consiglio di fondazione può autorizzare eccezioni.

Articolo 10 Membri del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione deve comporsi di una rappresentanza equilibrata, ad es. dell’aviazione, della medicina, delle organizzazioni di salvataggio e soccorso, del settore umanitario, dei partner, dell’economia e della politica, di ambo i sessi, come pure delle regioni linguistiche nazionali. Le competenze sociali e tecniche dei suoi membri garantiscono il mix necessario per svolgere i compiti di questa autorità collegiale.

Le collaboratrici e i collaboratori (dipendenti) della fondazione non possono diventare consiglieri di fondazione. Rega e delle aziende e organizzazioni a essa direttamente o indirettamente collegate non possono diventare membri del Consiglio di fondazione della Rega.

Articolo 11 Comitato del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione elegge al proprio interno un comitato composto da un minimo di tre e un massimo di cinque persone, e ne stabilisce compiti e competenze. Nel comitato sono rappresentati il presidente, il vicepresidente, il presidente della commissione delle finanze e il presidente della commissione medica. La presidenza del comitato è detenuta dal presidente del Consiglio di fondazione, il suo sostituto è il vicepresidente.

La funzione del comitato è il coordinamento nell’ambito del Consiglio di fondazione. Gli compete la creazione delle premesse per una concezione interdisciplinare delle strategie da adottare nelle decisioni e azioni del Consiglio di fondazione.

Il comitato del Consiglio di fondazione si riunisce ogni qual volta le circostanze lo richiedano.

Articolo 12 Commissioni

Il Consiglio di fondazione può formare commissioni e gruppi di lavoro permanenti. Ne stabilisce compiti e competenze.

La commissione delle finanze e quella medica sono commissioni permanenti.

Articolo 13 Competenze

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo della fondazione.

Al Consiglio di fondazione compete stabilire i compiti e le competenze degli altri organi.

Esso approva, tenendo conto dell’autorità di sorveglianza e del pubblico, un rapporto annuale che riassume le attività della fondazione.

Redige altresì il regolamento organizzativo della fondazione.

Articolo 14 Riunioni del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte all’anno

  • su invito del presidente o del vicepresidente, oppure
  • su richiesta del CEO/presidente della direzione, oppure
  • su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di fondazione.

La discussione di questioni che riguardano gli interessi personali di uno dei membri del Consiglio di fondazione richiedono la temporanea esclusione del membro interessato.

Articolo 15 Delibere e decisioni

Il Consiglio di fondazione, il comitato e le commissioni possono deliberare se alla riunione è presente almeno la metà dei membri. In caso d’assenza non sono ammessi né il voto per corrispondenza né il voto per procura. Sono ammesse delibere circolari, a meno che un membro non chieda per iscritto la discussione.

Le decisioni degli organi sono valide se prese dalla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il sistema elettorale per il Consiglio di fondazione sottostà a un regolamento separato (normative della direzione aziendale).

Ogni riunione sarà messa a verbale.

Articolo 16 Direzione

Il Consiglio di fondazione delega alla direzione la gestione, qualora la legge, l’atto di fondazione o il presente regolamento non dispongano diversamente.

Il Consiglio di fondazione nomina membri della direzione il CEO/presidente della direzione, il primario e il capo Esercizio/delle finanze. 

Il CEO/presidente della direzione, il primario e il capo Esercizio/delle finanze partecipano alle riunioni del Consiglio di fondazione e del comitato con voto consultivo e il diritto di avanzare proposte.

La nomina di ulteriori membri della direzione è disciplinata dal regolamento della direzione.

Articolo 17 Ufficio di revisione

Il Consiglio della fondazione nomina un ufficio di revisione indipendente dai suoi membri e dalla fondazione.

L’ufficio di revisione verifica la contabilità e i conti d’esercizio. Al riguardo presenta un rapporto al Consiglio di fondazione, atto a informare il pubblico e l’autorità di vigilanza di competenza.

Articolo 18 Modifica del regolamento della fondazione 

Il Consiglio di fondazione può modificare il regolamento della fondazione con una maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio di fondazione.

Articolo 19 Disposizioni sussidiarie

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni divergenti o non sia in conflitto con le disposizioni di cui al diritto vigente, trovano applicazione le specifiche norme del Codice civile svizzero nonché sussidiariamente le norme specifiche della quarta parte (registro di commercio, aziende e contabilità commerciale) del Codice delle obbligazioni svizzero.

Articolo 20 Validità

Il presente regolamento fu promulgato in occasione dell’Assemblea generale dell’associazione Guardia aerea svizzera di soccorso, tenutasi il 12 maggio 1979 e nel frattempo è stato riveduto più volte dal Consiglio di fondazione, l'ultima volta il 25 marzo 2026.

Questa revisione è stata firmata dall’attuale presidente del consiglio di fondazione e approvata dall’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del DFI il 19 maggio 2026.

Atto e regolamento della fondazione