Il trasporto effettuato in virtù del presente biglietto è soggetto alle disposizioni dell’Ordinanza svizzera sul trasporto aereo (OTrA; RS 748.411) in vigore al momento del volo e, se applicabile, alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (CM99). Queste norme disciplinano la responsabilità del vettore aereo per morte o lesioni personali dei passeggeri, per distruzione, perdita o danneggiamento dei bagagli nonché per ritardi.
La copertura assicurativa del vettore è conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004, che stabilisce i requisiti minimi di assicurazione per i vettori aerei e gli operatori di aeromobili.
1. Responsabilità per morte o lesioni personali
- La responsabilità del vettore per i danni provati è illimitata.
- Per danni fino a 151’880 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per passeggero, la responsabilità non può essere né esclusa né limitata.
- Per danni superiori a tale importo, il vettore può essere esonerato dalla responsabilità se dimostra che il danno non è dovuto a sua negligenza o a un atto od omissione illeciti propri o dei suoi ausiliari, oppure che il danno è dovuto esclusivamente alla negligenza o a un atto od omissione illeciti di un terzo.
- In caso di morte o lesioni personali, il vettore deve effettuare un pagamento anticipato per coprire le necessità economiche immediate entro 15 giorni dall’identificazione dell’avente diritto all’indennizzo. In caso di morte, tale pagamento non deve essere inferiore a 16’000 DSP.
2. Responsabilità per i bagagli
- In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo dei bagagli registrati, la responsabilità del vettore è limitata a 1'519 DSP per passeggero.
- Il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato effettuando una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione e pagando un supplemento se necessario.
3. Responsabilità per i ritardi
- Per i danni causati da ritardi nel trasporto dei passeggeri, la responsabilità del vettore è limitata a 6’303 DSP per passeggero, salvo che il vettore dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o che fosse impossibile adottarle.
4. Imputazione di altri pagamenti
- Gli importi corrisposti agli aventi diritto in virtù di un’assicurazione infortuni stipulata dal vettore o dall’operatore dell’aeromobile, nonché i pagamenti anticipati effettuati ai sensi delle norme applicabili in materia di responsabilità, sono integralmente detratte da qualsiasi indennizzo dovuto a titolo di responsabilità del vettore.